Esclusione della responsabilità della società e reato commesso da un suo esponente nel proprio esclusivo interesse
Mancata adozione o attuazione dei modelli organizzativi
"In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la persona giuridica che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231). Per converso, la mancata preventiva adozione del modello, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'essere stato il reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e della posizione apicale dell'autore del reato, è sufficiente a costituire quella «rimproverabilità» di cui alla relazione ministeriale al decreto legislativo e a integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto".(Corte di Cassazione, Sezione 2 penale Sentenza 20 settembre 2012, n. 35999)
NOTE: La sentenza in oggetto stabilisce, tra l’altro, che nel caso la società abbia tratto vantaggio dalla commissione di un reato, la mancata attuazione del modello organizzativo, rende la società passibile di sanzioni ex D.Lgs 231/2001